F. Con sentenza 11/23 gennaio 1995 questa Camera ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza del giudice di prime cure e retrocedendo l’incarto al Pretore perché procedesse ad un nuovo giudizio, atteso che “l’opposizione dell’escussa è da ritenere diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno”. Ritenuto che la mancata motivazione dell’opposizione non implica automaticamente il riconoscimento anche del credito posto in esecuzione e che il primo giudice non ha verificato l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, la Camera ha rinviato l’incarto al Pretore per esame e decisione motivata.