All’udienza di contraddittorio fissata per il 10 marzo 1994 essa non si è presentata. D. Con una prima sentenza 22/23 marzo 1994 il Pretore di Locarno-Città ha respinto l’istanza argomentando che la convenuta “nella sua opposizione formulata in calce al precetto esecutivo intimatole, ha sollevato eccezioni sia in relazione al credito come tale sia in merito al diritto di pegno”. A mente del giudice di prime cure “dalla documentazione prodotta non risultava che l’istante sia proprietaria delle cartelle ipotecarie di cui chiede la realizzazione mediante la presente procedura in via immobiliare”.