” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 10 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 13 marzo 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; richiamato il decreto presidenziale 17 febbraio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo; vista la sentenza 11/23 gennaio 1995 con la quale la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in accoglimento dell’appellazione 12 aprile 1994 della procedente, ha annullato la decisione 22/23 marzo 1994 del Pretore di Locarno-Città retrocedendo allo stesso l’incarto perché procedesse ad un nuovo giudizio;