{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00047_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6991&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d2753223b21ec8d1f82f6b999f12ac6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:47", "Checksum": "c34e86aa229aa9a2907715a6c53b7558", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00047\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. La volontà di obbligarsi può risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337 con riferimenti).\nc) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347).\nd) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\n6. La procedente fonda la sua pretesa su nove cartelle ipotecarie al portatore di complessivi Fr. 2’200’000.-- gravanti in I e pari grado la part. n. __________ nel Comune di __________, che costituiscono, come rettamente accertato dal giudice di prime cure, un riconoscimento di debito nel senso sopra inteso per l’importo capitale di Fr. 2’200’000.-- qui dedotto in esecuzione, atteso che la procedente con scritti 24 novembre 1992 (doc. C e D) ha regolarmente disdetto i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per il 30 giugno 1993. La sentenza del giudice di prime cure va quindi confermata.\n7. L’appello 10 febbraio 1995 __________ è respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 82 LEF; 85 cpv. 1 RFF; 101, 321 cpv. 1 lit. b, 387 cpv. 2 CPC\npronuncia:\n1. L'appello 10 febbraio 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 1’250.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ che rifonderà alla __________ Fr. 2’250.-- d’indennità.\"\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}