{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00047_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6991&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d2753223b21ec8d1f82f6b999f12ac6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:47", "Checksum": "c34e86aa229aa9a2907715a6c53b7558", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00047\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nI. Con osservazioni 13 marzo 1995 l’appellata ha resistito al gravame postulando l’estromissione dagli atti dei documenti prodotti con l’appello, atteso che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello non sono consentiti nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nPer l’osservante l’escussa, come ritenuto da questa Camera con sentenza 11 novembre 1995, non ha diretto l’opposizione contro l’esistenza del diritto di pegno immobiliare.\n__________ rileva di essere “proprietaria, possessore e dunque titolare dei crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie in questione”.\nL’osservante nega che nella fattispecie vi sia un “terzo proprietario del pegno o un debitore principale diverso o in aggiunta a quello escusso”, atteso che “__________ è proprietaria dei titoli ipotecari doc. E-O e come tale è creditrice verso __________ delle pretese incorporate nei medesimi per complessivi Fr. 2’200’000.-- più accessori”.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Ex art. 387 cpv. 2 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.\na) Il principio dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge.\nNel caso di specie lo scritto 8 marzo 1994 e i documenti allo stesso allegati non sono stati prodotti dall’escussa all’udienza di contraddittorio del 10 marzo 1994, alla quale neppure si è presentata, ma sono stati trasmessi irritualmente al Pretore tramite invio postale.\nSiffatto modus agendi viola palesemente il dettato dell’art. 387 cpv. 2 CPC. Ne consegue che lo scritto 8 marzo 1994 e i documenti allegati vanno estromessi dall’incarto siccome irritualmente prodotti.\nb) Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa.\nIl giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).\nInfatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).\nNe consegue che si prescinderà dall’esaminare le eccezioni sollevate da __________ per la prima volta in sede d’appello nei termini di cui alle considerazioni fattuali sub H e la documentazione da essa prodotta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrite.\n2. La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\n3. Salvo menzione espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nL’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (DTF 119 III 102 e rif. ivi; Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai insanabile (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 12; DTF 119 III 102, 105 III 64).\n4. Alla notifica del precetto esecutivo __________ ha interposto immediata opposizione nei seguenti termini: “wir erheben Rechtsvorschlag unter allen Titeln und Forderungen (Inhaberschuldbriefforderungen-Zinsen und allen damit verbundenen Spesen und Kosten)”. Come già evidenziato nella sentenza 11/23 gennaio 1995, rimasta inimpugnata, l’opposizione dell’escussa è da ritenere diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno, atteso che con la nota formulazione l’escussa si è opposta alla richiesta di pagamento contenuta nel PE senza però contestare esplicitamente l’esistenza del diritto di pegno di ____________.\nNe consegue che il diritto di pegno di ___________ deve essere ritenuto come riconosciuto. La mancata motivazione dell’opposizione non implica però automaticamente il riconoscimento anche del credito posto in esecuzione, per il quale occorre verificare l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF.\n"}