{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00047_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6991&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d2753223b21ec8d1f82f6b999f12ac6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00047"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00047"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:47", "Checksum": "c34e86aa229aa9a2907715a6c53b7558", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00047\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 novembre 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio 1994 dalla\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________del 27/30 settembre 1993 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 26 gennaio 1995 ha così pronunciato:\n“ 1. L’istanza è accolta\n§ Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 2’200’000.--.\n2. Le spese e la tassa di giudizio di complessivi Fr. 850.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte l’importo di Fr. 1’500.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 10 febbraio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 13 marzo 1995 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il decreto presidenziale 17 febbraio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;\nvista la sentenza 11/23 gennaio 1995 con la quale la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in accoglimento dell’appellazione 12 aprile 1994 della procedente, ha annullato la decisione 22/23 marzo 1994 del Pretore di Locarno-Città retrocedendo allo stesso l’incarto perché procedesse ad un nuovo giudizio;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nA. Con PE n. __________del 27/30 settembre 1993 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare __________ per l’incasso di Fr. 2’200’000.--, indicando quale titolo di credito: “Die Einforderung der verfallenen und laufenden Zinsen inklusive Verzugszinsen sowie Kosten gemäss art. 818 ZGB bleibt ausdrücklich vorbehalten.\nSchuldbriefforderung Fr. 500’000.-- Inhaberschuldbrief,\nFr. 500’000.-- Inhaberschuldbrief, Fr. 200’000.-- Inhaberschuldbrief, Fr. 200’000.-- Inhaberschuldbrief,\nFr. 200’000.-- Inhaberschuldbrief, Fr. 200’000.-- Inhaberschuldbrief, Fr. 200’000.-- Inhaberschuldbrief,\nFr. 100’000.-- Inhaberschuldbrief, Fr. 100’000.-- Inhaberschuldbrief; Fr. 2’200’000.-- Total, alle parallel im 1. Rang, lastend auf GB __________ Particella n. __________, Weinberg, Hof, Garten, Wiese”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su nove cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo e pari grado la part. n. __________ di __________.\nLa procedente produce pure due scritti del 24 novembre 1992 con i quali ha disdetto i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie per il 30 giugno 1993 (doc. C e D).\nC. Il 9 marzo 1994 la convenuta ha trasmesso al Pretore, tramite invio postale espresso, un memoriale scritto contenente le proprie “osservazioni” e dei documenti. All’udienza di contraddittorio fissata per il 10 marzo 1994 essa non si è presentata.\nD. Con una prima sentenza 22/23 marzo 1994 il Pretore di Locarno-Città ha respinto l’istanza argomentando che la convenuta “nella sua opposizione formulata in calce al precetto esecutivo intimatole, ha sollevato eccezioni sia in relazione al credito come tale sia in merito al diritto di pegno”. A mente del giudice di prime cure “dalla documentazione prodotta non risultava che l’istante sia proprietaria delle cartelle ipotecarie di cui chiede la realizzazione mediante la presente procedura in via immobiliare”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è aggravata la procedente, asseverando che nel caso di specie l’escussa non avrebbe interposto opposizione al diritto di pegno immobiliare.\nF. Con sentenza 11/23 gennaio 1995 questa Camera ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza del giudice di prime cure e retrocedendo l’incarto al Pretore perché procedesse ad un nuovo giudizio, atteso che “l’opposizione dell’escussa è da ritenere diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza del diritto di pegno”. Ritenuto che la mancata motivazione dell’opposizione non implica automaticamente il riconoscimento anche del credito posto in esecuzione e che il primo giudice non ha verificato l’esistenza di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, la Camera ha rinviato l’incarto al Pretore per esame e decisione motivata.\nG. Con sentenza 26 gennaio 1995 il Pretore di Locarno-Città ha accolto l’istanza argomentando che le nove cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 2’200’000.-- costituiscono valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.\nH. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa asseverando che la parte appellata è in possesso delle note cartelle ipotecarie a titolo di pegno manuale e non di pegno immobiliare.\nL’appellante assevera che “le cartelle ipotecarie furono date a garanzia alla __________ da parte della __________ di crediti concessi alla __________, per cui appare evidente che spetta alla parte appellata provare l’esistenza e l’importo del credito effettivo da essa vantato nei confronti della __________ ”. Ex art. 831 CC il creditore deve disdire il credito sia nei confronti del proprietario del fondo ipotecato sia nei confronti del debitore: in concreto la parte appellata non ha in alcun modo provato di aver disdetto il credito nei confronti del debitore principale e nei confronti dell’appellante."}