159’388.85 oltre agli interessi, atteso che non è necessario che il riconoscimento di debito sia anteriore al precetto esecutivo (Panchaud/Caprez, op. cit., p. 14 s.; SJZ 1948 p. 311 e 1944 p. 242 ss.) e che con la clausola sub 7 dell’atto di fideiussione le parti hanno semplicemente evidenziato che “i benestari firmati dalla debitrice principale per gli estratti-conto rilasciati dalla Banca hanno valore di riconoscimento di debito dei fideiussori” senza peraltro escludere quale titolo di rigetto gli altri documenti costitutivi di riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.