, p. 198 ss. e 105 ss.). Occorre quindi esaminare se in concreto sia stata fornita la prova documentale dell’esistenza del debito principale e della sua esigibilità: il doc. C può infatti costituire titolo di rigetto ex art. 82 LEF solo a condizione che sia dato riconoscimento del debito principale. A questo riguardo la procedente ha prodotto innanzitutto il contratto di credito in conto corrente n__________del 18 aprile 1990 (doc. A) con cui la __________ ha concesso alla __________ un limite di credito in conto corrente di Fr.