Per l’osservante un valido titolo di rigetto ex art. 82 LEF contro il fideiussore solidale è dato quando vi è la prova dell’ammontare del debito principale e la prova dell’esigibilità del credito. La pretesa dell’appellante di interpretare la clausola n. 7 dell’atto di fideiussione “come una condizione più restrittiva posta dalle parti per l’ottenimento del rigetto dell’opposizione si scontra già di per sè con il carattere imperativo della legislazione in materia di esecuzione e fallimenti (...) il cui carattere amministrativo non lascia spazio alle parti di regolare autonomamente il problema dei titoli necessari per il rigetto dell’opposizione”. Considerato in diritto: