più opportunamente non dovrebbe superare un importo dell’ordine di Fr. 200.--”. F. Con osservazioni 24 febbraio 1995 __________ ha rilevato che la concessione della dilazione di pagamento di cui al doc. 1 era “subordinata anche al ritiro dell’opposizione al PE da parte di __________, circostanza che evidentemente non si è verificata”. Per l’osservante un valido titolo di rigetto ex art. 82 LEF contro il fideiussore solidale è dato quando vi è la prova dell’ammontare del debito principale e la prova dell’esigibilità del credito.