E è stata sottoscritta dalla debitrice in epoca successiva all’avvio della procedura esecutiva e che “come si può chiaramente desumere dal contenuto della lettera doc. 1 quel riconoscimento di debito è avvenuto nel contesto di un accordo con la stessa debitrice finalizzato alla concessione di una dilazione di pagamento”. Subordinatamente l’appellante contesta l’ammontare dell’indennità riconosciuta a controparte. Per l’appellante “l’importo accordato di Fr. 680.-- corrisponde ad oltre tre ore di dispendio orario a Fr.