Questo non impedirebbe “tuttavia alle parti di prevedere condizioni più restrittive: facoltà di cui hanno fatto uso prevedendo, al patto 7 dell’atto di fideiussione, che valore di riconoscimento di debito è riconosciuto ai benestari firmati dalla debitrice principale per gli estratti conto rilasciati alla banca”. Concretamente non figurerebbe agli atti nessun estratto conto firmato dalla __________, per cui non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF. __________ rileva che la dichiarazione doc. E è stata sottoscritta dalla debitrice in epoca successiva all’avvio della procedura esecutiva e che “come si può chiaramente desumere dal contenuto della lettera doc.