E), a margine di un accordo con la stessa debitrice tendente ad una rateazione. Infatti pochi giorni più tardi e con esplicito riferimento a quelle intese, il 19 settembre 1994 la __________ confermava il proprio accordo “ ad una dilazione di pagamento “a condizione tuttavia che __________ ritirasse a sua volta l’opposizione al PE che gli era stato intimato (doc. 1)”. Per l’appellante “un atto di fideiussione solidale costituisce un riconoscimento di debito a condizione che (...) esista almeno un titolo di rigetto valido nei confronti del debitore principale”. Questo non impedirebbe “tuttavia alle parti di prevedere condizioni più restrittive: