1) per cui è prematuro pretendere dal fideiussore che intervenga”. D. Con sentenza 16 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione agli atti costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Per la giudice di prime cure “l’eccezione di parte convenuta non è atta ad invalidare la pretesa avanzata avendo la debitrice principale sottoscritto il riconoscimento di debito di cui al doc.