680.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 25/26 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 24 febbraio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; richiamato il decreto presidenziale 1. febbraio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via ordinaria del 19/31 agosto 1994 __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, con __________ e __________ quali condebitori solidali, per l’incasso di Fr.