{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00029_1995-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6988&nX40_KEY=4711557&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55d74996adda7ac9388855225cd68daf"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1995 14.1995.00029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:58", "Checksum": "cf8d3a834cef62f8470fcec367f55e5a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1995 14.1995.00029\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.\na) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) L’escusso ha argomentato che __________ ha concesso una rateazione alla debitrice principale per cui sarebbe “prematuro pretendere dal fideiussore che intervenga”.\nDallo scritto 19 settembre 1994 (doc. 1) si evince che la procedente era disposta a concedere alla debitrice principale e ai fideiussori una dilazione di pagamento alla condizione che essi avrebbero versato un acconto mensile minimo di Fr. 5’000.--, la prima volta entro il 10.10.1994, e che __________ ritirasse l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________. In concreto l’escusso non ha ritirato l’opposizione interposta al noto PE e nemmeno ha reso verosimile che alla procedente siano state corrisposte le rate richieste. Ne consegue che l’eccezione di __________ va respinta.\n6. L’appellante contesta pure l’indennità di Fr. 680.-- assegnata all’istante in prima sede, perché “il tempo richiesto per l’udienza, compresa la trasferta in Pretura, non ha superato l’ora” e “il rappresentante della __________ è membro dei quadri dell’istituto di credito, responsabile del servizio contenzioso, per cui l’indennità che gli è stata accordata, apparentemente in applicazione analogica della TOA, appare ingiustificata non trattandosi di patrocinio legale, oltre che manifestamente eccessiva in rapporto al criterio di commisurazione previsto dall’art. 150 CPC: più opportunamente non dovrebbe superare un importo dell’ordine di Fr. 200.--”.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione.\nSulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69. In casu __________ non è stata patrocinata da un avvocato: nonostante ciò la procedente è stata rappresentata all’udienza di contraddittorio da persona alle sue dipendenze il che comporta senz’altro dei costi. Va inoltre considerato il tempo impiegato nella preparazione della procedura che ci occupa e le altre spese sostenute, per cui l’equa indennità ex art. 68 cpv. 1 OTLEF cifrata in Fr. 680.-- dalla Pretore rientra nei limiti di una corretta applicazione tariffale.\n7. L’appello 25/26 gennaio 1995 __________ è respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 492 cpv. 1 e 2, 496 cpv. 1 CO; 68 OTLEF\nPRONUNCIA:\n1. L’appello 25/26 gennaio 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà alla __________, Fr. 700.-- di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}