{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00029_1995-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6988&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55d74996adda7ac9388855225cd68daf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1995 14.1995.00029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:16", "Checksum": "fb2a96e5577346926a561e06fbe83f7e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1995 14.1995.00029\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSubordinatamente l’appellante contesta l’ammontare dell’indennità riconosciuta a controparte. Per l’appellante “l’importo accordato di Fr. 680.-- corrisponde ad oltre tre ore di dispendio orario a Fr. 220.-- l’ora”, “rispettivamente, e nelle grandi linee, ad una media ponderata tra l’onorario a tempo e l’onorario ad valorem in base alla formula sancita dalla prassi del Consiglio di Moderazione”, basandosi su un dispendio orario inferiore. In concreto “il tempo richiesto per l’udienza, compresa la trasferta in Pretura, non ha superato l’ora” e “il rappresentante della __________ è membro dei quadri dell’istituto di credito (doc. 1), responsabile del servizio contenzioso, per cui l’indennità che gli è stata accordata, apparentemente in applicazione analogica della TOA, appare ingiustificata non trattandosi di patrocinio legale, oltre che manifestamente eccessiva in rapporto al criterio di commisurazione previsto dall’art. 150 CPC: più opportunamente non dovrebbe superare un importo dell’ordine di Fr. 200.--”.\nF. Con osservazioni 24 febbraio 1995 __________ ha rilevato che la concessione della dilazione di pagamento di cui al doc. 1 era “subordinata anche al ritiro dell’opposizione al PE da parte di __________, circostanza che evidentemente non si è verificata”.\nPer l’osservante un valido titolo di rigetto ex art. 82 LEF contro il fideiussore solidale è dato quando vi è la prova dell’ammontare del debito principale e la prova dell’esigibilità del credito. La pretesa dell’appellante di interpretare la clausola n. 7 dell’atto di fideiussione “come una condizione più restrittiva posta dalle parti per l’ottenimento del rigetto dell’opposizione si scontra già di per sè con il carattere imperativo della legislazione in materia di esecuzione e fallimenti (...) il cui carattere amministrativo non lascia spazio alle parti di regolare autonomamente il problema dei titoli necessari per il rigetto dell’opposizione”.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\n2. Ex art. 492 cpv. 1 e 2 CO mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito. La fideiussione non può sussistere che per un’obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace. Infatti la fideiussione presuppone che il debito principale esista nel momento in cui il creditore fa valere la fideiussione. Nonostante l’obbligazione futura risulti in generale da un rapporto giuridico già esistente, nulla impedisce che l’obbligazione futura dipenda da un rapporto giuridico non ancora esistente. Considerato poi che l’impegno fideiussorio deve essere determinato o almeno determinabile, è essenziale che si abbia conoscenza del debito principale, delle parti, della causa, della sua portata e del momento del suo adempimento. La fideiussione non può inoltre esistere che per un’obbligazione valida (cfr. Pierre Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, Zurigo 1988, n. 3706 a 3710 p. 480; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I, Basilea 1992, n. 48 e 50 ad art. 492).\n"}