{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00029_1995-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6988&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "55d74996adda7ac9388855225cd68daf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00029"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1995 14.1995.00029"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:06:16", "Checksum": "fb2a96e5577346926a561e06fbe83f7e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1995 14.1995.00029\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 settembre 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 novembre 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 19/31 agosto 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 gennaio 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 159’388.85 più interessi al 7.75 % dal 30.6.1994.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 680.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 25/26 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 24 febbraio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il decreto presidenziale 1. febbraio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti;\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via ordinaria del 19/31 agosto 1994 __________ (in seguito: __________) ha escusso __________, con __________ e __________ quali condebitori solidali, per l’incasso di Fr. 159’388.85 più interessi al 7.75 % dal 30 giugno 1994, indicando quale titolo di credito: “Credito in conto corrente n. __________ disdetto il 13.5.94. Lettera di concessione di credito del 18.4.90. __________ e __________ sono fideiussori solidali”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su di una fideiussione solidale 25 aprile 1990 (doc. C), sottoscritta da __________ e __________ a favore della __________ e nell’interesse della __________, con la quale i fideiussori si sono impegnati “fino a concorrenza dell’importo massimo di Fr. 180’000.-- nei confronti della spettabile __________, per tutti gli obblighi presenti e futuri derivanti dal credito in conto corrente” di Fr. 150’000.-- accordato alla debitrice principale il 18 aprile 1990.\nLa procedente produce pure il contratto di credito in conto corrente del 18 aprile 1990 stipulato con la __________ (doc. A), la disdetta del credito 5 maggio 1994 per il 13 maggio 1994 (doc. B) e la dichiarazione 7 settembre 1994 con la quale la debitrice principale si è riconosciuta debitrice nei suoi confronti dell’importo di Fr. 159’388.85 oltre interessi al 7.75 % dal 30 giugno 1994 (doc. E).\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha asseverato che il ritiro dell’opposizione da parte della debitrice non può supplire all’esigenza di benestari firmati secondo il punto 7 dell’atto di fideiussione che non figurano agli atti.\nPer l’escusso “alla debitrice è stata concessa una rateazione (doc. 1) per cui è prematuro pretendere dal fideiussore che intervenga”.\nD. Con sentenza 16 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione agli atti costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Per la giudice di prime cure “l’eccezione di parte convenuta non è atta ad invalidare la pretesa avanzata avendo la debitrice principale sottoscritto il riconoscimento di debito di cui al doc. E”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che “con dichiarazione 7 settembre 1994 la __________ ha ritirato l’opposizione al PE n. __________riconoscendosi nel contempo debitrice nei confronti della __________ dell’importo di Fr. 159’388.85 oltre interessi al 7.75 % dal 30.6.1994 (doc. E), a margine di un accordo con la stessa debitrice tendente ad una rateazione. Infatti pochi giorni più tardi e con esplicito riferimento a quelle intese, il 19 settembre 1994 la __________ confermava il proprio accordo “ ad una dilazione di pagamento “a condizione tuttavia che __________ ritirasse a sua volta l’opposizione al PE che gli era stato intimato (doc. 1)”.\nPer l’appellante “un atto di fideiussione solidale costituisce un riconoscimento di debito a condizione che (...) esista almeno un titolo di rigetto valido nei confronti del debitore principale”. Questo non impedirebbe “tuttavia alle parti di prevedere condizioni più restrittive: facoltà di cui hanno fatto uso prevedendo, al patto 7 dell’atto di fideiussione, che valore di riconoscimento di debito è riconosciuto ai benestari firmati dalla debitrice principale per gli estratti conto rilasciati alla banca”. Concretamente non figurerebbe agli atti nessun estratto conto firmato dalla __________, per cui non vi sarebbe titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF.\n__________ rileva che la dichiarazione doc. E è stata sottoscritta dalla debitrice in epoca successiva all’avvio della procedura esecutiva e che “come si può chiaramente desumere dal contenuto della lettera doc. 1 quel riconoscimento di debito è avvenuto nel contesto di un accordo con la stessa debitrice finalizzato alla concessione di una dilazione di pagamento”."}