Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 1994 del Pretore di Locarno-Campagna è così riformata: “1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 18 agosto 1994 __________, è accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da ____________________ al PE n. __________4 del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF di Locarno. 2. La tassa di giustizia di Fr. 350.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 2000.-- a titolo di indennità. III.