Questi documenti non sono atti ad inficiare il riconoscimento di debito sulla base del quale il procedente ha chiesto il rigetto dell’opposizione, atteso che, come visto in precedenza, nel doc. C l’escusso ha riconosciuto incondizionatamente l’obbligo di dover versare al procedente l’importo qui posto in esecuzione. __________ non ha dunque apportato sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile, nei limiti dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il diritto di far valere la compensazione e l’importo del suo preteso credito. L’eccezione di compensazione va quindi respinta. Ne consegue che l’opposizione al PE n. __________dell’UEF di Locarno deve essere rigettata per Fr.