, § 36 n. 2 p. 81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p. 80), ritenuto che le esigenze poste dall’art. 82 cpv. 2 LEF sono minori di quelle del cpv. 1. c) L'escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione per l’importo di Fr. 140’000.-- corrispondente al credito vantato da certo __________ contro il procedente e ceduto all’escusso con atto 8 novembre 1994. d) L’eccezione compensativa sollevata da __________ relativa alla cessione di un presunto credito di Fr.