in Rep 1989 p. 331 con riferimenti). 5. Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui, per quanto di rilevanza nella fattispecie, Fr. 100’000.-- oltre gli interessi dell’8% dovevano essere versati entro il 31 ottobre 1993. In siffatto scritto l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo dedotto in esecuzione. La scrittura privata doc.