Il pignoramento del credito vantato da __________ contro __________ non preclude al creditore la possibilità di procedere in via esecutiva per la sua riscossione, atteso che “il pignoramento di un credito non impedisce all’escusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore” (DTF 67 III 22). La censura sollevata da __________ e accolta dal primo giudice va pertanto respinta in sede di appello. 3. Sebbene il giudice di prime cure, come rettamente evidenziato dall’appellante, non ha verificato se il doc. C rappresenta un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.