Per l’art. 96 cpv. 1 LEF il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati che non sia autorizzata dall’ufficiale. In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, l’ufficio avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se nelle sue mani (art. 99 LEF). Il pignoramento del credito vantato da __________ contro __________ non preclude al creditore la possibilità di procedere in via esecutiva per la sua riscossione, atteso che “il pignoramento di un credito non impedisce all’escusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore” (DTF 67 III 22).