senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF, egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”. A mente del Pretore “procedendo in via esecutiva per l’incasso del suo credito pignorato, l’istante compie un atto giuridico di disposizione su un bene pignorato, che non ha più la facoltà di fare senza l’autorizzazione dell’UEF, che qui non risulta essergli stata concessa”. Dalla documentazione agli atti si evince che il 20 ottobre 1993 l’UEF di Bellinzona ha pignorato presso __________ un credito di Fr. 130’000.-- da questi vantato contro __________. Per l’art. 96 cpv.