D.M./S.M.). Ne consegue che si prescinderà dall’esaminare il doc. G, prodotto dal procedente per la prima volta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrito. 2. Il giudice di prime cure ha argomentato, accogliendo la censura dell’escusso a tal riguardo, che “il debitore, pur restando proprietario dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF, egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”.