140’000.-- vantato contro il procedente. D. Con sentenza 23 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza argomentando che “il debitore, pur restando proprietario dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF, egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”.