100’000.-- oltre interessi all’8% entro il 31 ottobre 1993. C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del procedente, atteso che egli “fa valere un credito che è stato pignorato dall’UEF di Bellinzona, e che pertanto dovrà essere realizzato all’asta o ceduto ai creditori”. L’escusso contesta il credito dell’istante e pone, in via subordinata, in compensazione a questo credito il credito derivante dalla cessione 8 novembre 1994, con la quale certo __________ gli ha ceduto un preteso credito di Fr. 140’000.-- vantato contro il procedente.