dall’avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF di Locarno; sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 dicembre 1994 ha così pronunciato: “1. L’istanza è respinta. 2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 350.-- restano a carico dell’istante, il quale rifonderà all’escusso Fr. 2’000.-- per ripetibili”. Decisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 11 gennaio 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio dell’incarto al giudice di prime cure;