{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00016_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6990&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ead53e6bb913965f2494cf0260b3e95f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:46", "Checksum": "d6d131da0a0f9c5f0953b85316478f17", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00016\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il giudice di prime cure ha argomentato, accogliendo la censura dell’escusso a tal riguardo, che “il debitore, pur restando proprietario dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF, egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”. A mente del Pretore “procedendo in via esecutiva per l’incasso del suo credito pignorato, l’istante compie un atto giuridico di disposizione su un bene pignorato, che non ha più la facoltà di fare senza l’autorizzazione dell’UEF, che qui non risulta essergli stata concessa”.\nDalla documentazione agli atti si evince che il 20 ottobre 1993 l’UEF di Bellinzona ha pignorato presso __________ un credito di Fr. 130’000.-- da questi vantato contro __________.\nPer l’art. 96 cpv. 1 LEF il debitore si deve astenere, sotto minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati che non sia autorizzata dall’ufficiale. In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, l’ufficio avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se nelle sue mani (art. 99 LEF).\nIl pignoramento del credito vantato da __________ contro __________ non preclude al creditore la possibilità di procedere in via esecutiva per la sua riscossione, atteso che “il pignoramento di un credito non impedisce all’escusso di promuovere esecuzione contro il terzo debitore” (DTF 67 III 22).\nLa censura sollevata da __________ e accolta dal primo giudice va pertanto respinta in sede di appello.\n3. Sebbene il giudice di prime cure, come rettamente evidenziato dall’appellante, non ha verificato se il doc. C rappresenta un riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e se l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso sia fondata, in concreto non si giustifica il rinvio dell’incarto al Pretore per esame e decisione motivata sull’esistenza del riconoscimento di debito e sulla fondatezza dell’eccezione di compensazione (art. 326 lett. a, 142 cpv. 1 lett. c, 146 e 285 cpv. 2 lett. e CPC), atteso che le parti si sono espresse estesamente su tali problematiche e agli atti vi sono tutti gli elementi necessari per il giudizio.\n4.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).\nc) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\n5. Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui, per quanto di rilevanza nella fattispecie, Fr. 100’000.-- oltre gli interessi dell’8% dovevano essere versati entro il 31 ottobre 1993. In siffatto scritto l’escusso si è riconosciuto, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitore nei confronti del procedente dell’importo dedotto in esecuzione. La scrittura privata doc. C costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 100’000.-- oltre agli interessi all’8 % dalla data richiesta.\n"}