{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00016_1995-11-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6990&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ead53e6bb913965f2494cf0260b3e95f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:20:46", "Checksum": "d6d131da0a0f9c5f0953b85316478f17", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1995 14.1995.00016\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 novembre 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 agosto 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 luglio/3 agosto 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 23 dicembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di Fr. 350.-- restano a carico dell’istante, il quale rifonderà all’escusso Fr. 2’000.-- per ripetibili”.\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 11 gennaio 1995 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, in via principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio dell’incarto al giudice di prime cure;\nmentre la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento del 12 luglio/3 agosto 1994 __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 100’000.-- più interessi all’8 % dal 17 giugno 1993, indicando quale titolo di credito: “Contratto del 17.6.1993”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa sulla scrittura privata (“Vereinbarung”) del 17 giugno 1993 (doc. C) con la quale le parti hanno convenuto che il credito di __________ contro __________ sarebbe stato estinto con il versamento dell’importo di Fr. 130’000.--, di cui Fr. 30’000.-- entro cinque giorni dal ritiro da parte dell’istante di una precedente procedura esecutiva e Fr. 100’000.-- oltre interessi all’8% entro il 31 ottobre 1993.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del procedente, atteso che egli “fa valere un credito che è stato pignorato dall’UEF di Bellinzona, e che pertanto dovrà essere realizzato all’asta o ceduto ai creditori”.\nL’escusso contesta il credito dell’istante e pone, in via subordinata, in compensazione a questo credito il credito derivante dalla cessione 8 novembre 1994, con la quale certo __________ gli ha ceduto un preteso credito di Fr. 140’000.-- vantato contro il procedente.\nD. Con sentenza 23 dicembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza argomentando che “il debitore, pur restando proprietario dei suoi beni pignorati e creditore delle proprie pretese, viene fortemente limitato nel suo potere di disposizione: senza l’esplicita autorizzazione dell’UEF, egli non può disporre degli oggetti pignorati né giuridicamente né di fatto e non gli è così consentito né di alienarli né di gravarli né di consumarli”. A mente del Pretore “procedendo in via esecutiva per l’incasso del suo credito pignorato, l’istante compie un atto giuridico di disposizione su un bene pignorato, che non ha più la facoltà di fare senza l’autorizzazione dell’UEF, che qui non risulta essergli stata concessa”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ asseverando che il Pretore, in accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha respinto l’istanza “senza esaminare le altre eccezioni del debitore e senza pronunciarsi sulla bontà del suo credito quale titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione”.\nPer l’appellante l’incasso di un credito in via esecutiva non rappresenta una “disposizione sull’oggetto pignorato per la quale sarebbe necessaria l’autorizzazione dell’UEF in applicazione dell’art. 96 LEF”.\nA mente di __________, visto che il pignoramento del credito in oggetto è stato eseguito il 21 ottobre 1993, il pignoramento medesimo sarebbe decaduto perché il creditore non ha inoltrato la domanda di vendita entro il termine perentorio di un anno (art. 116 e 121 LEF). Il Pretore doveva quindi respingere anche per questo motivo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall’escusso.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Ex art. 387 cpv. 2 e 4 CPC all’udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.\nIl giudizio d’appello può poggiare solo sui documenti prodotti avanti il primo giudice, tenendo conto delle allegazioni ivi ritualmente formulate: non è quindi proceduralmente ammissibile la produzione per la prima volta in sede d’appello di nuovi documenti in evidente contrasto con il principio procedurale secondo cui alle parti non è consentito, in seconda sede, addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC).\nInfatti la procedura d’appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità, appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede, che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre 1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).\nNe consegue che si prescinderà dall’esaminare il doc. G, prodotto dal procedente per la prima volta unitamente all’allegato ricorsuale, poiché proceduralmente irrito."}