L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC -che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello- ma costituisce un abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis mutandis, Rep 1989 p. 338) e nemmeno sostiene di aver impugnato la sentenza pretorile. La decisione di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto confermata.