4. a) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. b) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio. La Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, pure in fotocopia, ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv.