I, Zurigo 1984, § 19 m. 2). b) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione. 2. Nella fattispecie in esame è pacifico che la sentenza 16 marzo 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, costituisce titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del precedente considerando relativamente agli importi in esecuzione. 3. Per l’art. 81 cpv.