1. a) L’art. 80 cpv. 1 LEF stabilisce che il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva”. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2).