Per l’escusso “l’impossibilità di correggere eventuali errori con l’azione di disconoscimento di debito giustifica un rigore formale maggiore nell’ambito del rigetto definitivo rispetto al rigetto provvisorio dell’opposizione ove al contrario per giurisprudenza pragmatica, ma giuridicamente criticabile, pure eventuali fotocopie di un titolo ex art. 82 LEF sono sufficienti”. F. Con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.