A mente dell’appellante “dai documenti agli atti non risulta provata l’esistenza dei requisiti per il rigetto definitivo dell’opposizione”, perché il doc. A e la relativa attestazione di crescita in giudicato sono stati prodotti in fotocopia. Infatti “l’escutente che vuole ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione deve produrre il titolo esecutivo in originale o in copia autentica”.