” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili; richiamato il decreto presidenziale 9 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti: ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento del 23/28 giugno 1994 il __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 209’840.60 più interessi al 6.25 % dal 30 giugno 1992; 2. Fr. 2’000.--; 3. Fr. 1’000.--”.