{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00007_1995-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6985&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "baac4cc64639c0f2798e7f417b3a4125"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.1995 14.1995.00007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:10", "Checksum": "a369958a1159e54a1a2bf9bdb622560f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.1995 14.1995.00007\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) L’art. 80 cpv. 1 LEF stabilisce che il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva”.\nUna sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 19 m. 2).\nb) Il giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.\n2. Nella fattispecie in esame è pacifico che la sentenza 16 marzo 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, costituisce titolo idoneo per il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del precedente considerando relativamente agli importi in esecuzione.\n3. Per l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.\n4.\na) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.\nb) In prima sede l’escusso non è comparso all’udienza di contraddittorio. La Pretore ha accertato d’ufficio la validità della sentenza doc. A, prodotta in fotocopia, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, pure in fotocopia, ritenendone ossequiati i requisiti di cui all’art. 80/81 LEF. L’eccezione, sollevata dall’escusso per la prima volta in sede di appello, in merito alla necessità di produrre il titolo in originale o in copia autentica, non solo è proceduralmente irrita ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC -che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti in sede di appello- ma costituisce un abuso di diritto, applicabile anche alla procedura esecutiva, ritenuto che egli nemmeno contesta la conformità dei documenti prodotti con l’originale (cfr., mutatis mutandis, Rep 1989 p. 338) e nemmeno sostiene di aver impugnato la sentenza pretorile.\nLa decisione di rigetto definitivo dell’opposizione va pertanto confermata.\n5. L’appello 4 gennaio 1995 __________, al limite del temerario, va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 80/81 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC\npronuncia\n1. L’appello 4 gennaio 1995 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’____________________, che rifonderà al __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\n3. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nCamera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente: La segretaria:"}