{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00007_1995-07-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6985&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "baac4cc64639c0f2798e7f417b3a4125"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.1995 14.1995.00007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:10", "Checksum": "a369958a1159e54a1a2bf9bdb622560f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.07.1995 14.1995.00007\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 luglio 1995/C/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 11 luglio 1994 dal\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/28 giugno 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8/13 dicembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via definitiva.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 4 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il decreto presidenziale 9 gennaio 1995 di concessione dell’effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti:\nritenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via ordinaria di pignoramento o fallimento del 23/28 giugno 1994 il __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 209’840.60 più interessi al 6.25 % dal 30 giugno 1992; 2. Fr. 2’000.--; 3. Fr. 1’000.--”. Il procedente ha indicato quale titolo di credito: “1. Sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, di data 16.3.1994, cresciuta in giudicato il 29.4.1994; 2. TG; 3. Ripetibili”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. Il procedente fonda le sue pretese sulla sentenza 16 marzo 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale l’escusso è stato condannato a pagare l’importo di Fr. 209’840.60 oltre interessi al 6 1/4 % dal 30 giugno 1992, la tassa di giustizia di Fr. 2’000.-- e le indennità cifrate in Fr. 1’000.--. La sentenza reca l’attestazione di crescita in giudicato.\nC. All’udienza di contraddittorio nessuna delle parti è comparsa.\nD. Con sentenza 8/13 dicembre 1994 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce titolo esecutivo ex art. 80/81 LEF.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che “nel caso del rigetto definitivo dell’opposizione, considerato che non è data all’escusso la possibilità di promuovere l’azione di disconoscimento del debito, il giudice è tenuto ad esaminare d’ufficio, ed a prescindere dalle allegazioni o contestazioni delle parti, se il titolo prodotto dall’istante sia sufficiente ai sensi dell’art. 80 LEF per il rigetto dell’opposizione”.\nA mente dell’appellante “dai documenti agli atti non risulta provata l’esistenza dei requisiti per il rigetto definitivo dell’opposizione”, perché il doc. A e la relativa attestazione di crescita in giudicato sono stati prodotti in fotocopia. Infatti “l’escutente che vuole ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione deve produrre il titolo esecutivo in originale o in copia autentica”. Per l’escusso “l’impossibilità di correggere eventuali errori con l’azione di disconoscimento di debito giustifica un rigore formale maggiore nell’ambito del rigetto definitivo rispetto al rigetto provvisorio dell’opposizione ove al contrario per giurisprudenza pragmatica, ma giuridicamente criticabile, pure eventuali fotocopie di un titolo ex art. 82 LEF sono sufficienti”.\nF. Con osservazioni 31 gennaio 1995 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.\nIl __________ assevera che “l’appellante era ben conscio che il rigetto dell’opposizione era richiesto unicamente sulla scorta della fotocopia della decisione del giudice di prime cure essendo menzionato sull’istanza”, per cui “avrebbe potuto, in caso lo avesse ritenuto necessario, presentarsi all’udienza ed eccepire il falso dell’atto prodotto”. Non presentandosi all’udienza l’appellante ha rinunciato a “qualsiasi opposizione od eccezione alle prove addotte dalla controparte”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}