Pertanto, considerato che dalla documentazione agli atti non è deducibile alcun elemento atto a comprovare la facoltà di __________ di disporre da sola del credito posto in esecuzione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente va respinta per carenza di legittimazione attiva. 2. In via abbondanziale va rilevato che l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione sarebbe tuttavia irricevibile per carenza ex art. 165 cpv. 3 LEF del presupposto di diritto esecutivo della sentenza cresciuta in giudicato, emessa dal giudice in procedura accelerata, accertante che l’escusso ha acquisito nuovi beni ( DTF 109 III 9 e 103 III 35;