Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). b) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito. Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione promossa dagli eredi del creditore (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44). c) Ex art. 602 cpv. 1 CC quando il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità sino alla divisione. Ex art. 602 cpv.