La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.” Sentenza dedotta tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 15 novembre 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza; rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni; esaminati atti e documenti, posti i seguenti punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 15 novembre 1994 __________ ? 2. Tassa di giustizia. Ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ dell’8/15 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 150’000.-- e Fr.