{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-7_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8422&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6cfac0926391d34278c35e6b31e158fe"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1994.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1994.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:37:24", "Checksum": "51db84f9f415d792096566ef7c3b9dc1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1994.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).\nb) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito. Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione promossa dagli eredi del creditore (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44).\nc) Ex art. 602 cpv. 1 CC quando il defunto lascia più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità sino alla divisione. Ex art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto.\nd) Dell’attestato di carenza beni si evince che il creditore __________ è stato indicato come già abitante a __________. Una precedente istanza di rigetto dell’opposizione (PE n__________) è stata correttamente respinta in sede pretorile, poichè irritualmente promossa dalla Comunione ereditaria __________, senza l’indicazione dei componenti della stessa. D’altro canto la procedente conferma con l’atto di appello che vi sono altri eredi. Pertanto, considerato che dalla documentazione agli atti non è deducibile alcun elemento atto a comprovare la facoltà di __________ di disporre da sola del credito posto in esecuzione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente va respinta per carenza di legittimazione attiva.\n2. In via abbondanziale va rilevato che l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione sarebbe tuttavia irricevibile per carenza ex art. 165 cpv. 3 LEF del presupposto di diritto esecutivo della sentenza cresciuta in giudicato, emessa dal giudice in procedura accelerata, accertante che l’escusso ha acquisito nuovi beni ( DTF 109 III 9 e 103 III 35; cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 48 m. 28. p. 393-394).\n3. L’appello 15 novembre 1994 __________ va quindi respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 82 e 265 cpv. 3 LEF, art. 602 cpv. 2 CC, nonchè i disposti citati\npronuncia\n1. L’appello 15 novembre 1994 __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.\n3. Intimazione: - __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}