{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1994-7_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8422&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6cfac0926391d34278c35e6b31e158fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1994.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1994.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:12", "Checksum": "1ee67e6f0e08153827d54d510beff726", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1994.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n20 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 agosto 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/15 luglio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.”\nSentenza dedotta tempestivamente dedotta in appello dalla procedente che con atto 15 novembre 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 15 novembre 1994 __________ ?\n2. Tassa di giustizia.\nRitenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ dell’8/15 luglio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 150’000.-- e Fr. 19’408.20 , indicando quale titolo di credito: “1) Attestato di carenza di beni del 22.2.1994 - 2) 5.5% int. dal 7.9.83 al 22.9.89.”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, che ha sostenuto di non avere acquisito nuovi beni, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un attestato di carenza beni per un importo di Fr. 150’000.--, datato 22 febbraio 1994, emesso dal __________ in seguito a fallimento in cui quale creditore è indicato __________ e quale debitore __________\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che dopo il fallimento, decretato nel 1989 e chiuso nel 1994, non ha più acquisito nuova sostanza. Egli lavora nel settore delle mediazioni di borsa sulla base di commissioni e non percepisce uno stipendio fisso. Il precettato ha dichiarato di aver guadagnato nel 1993 Fr. 80’000.--, come risulta dalla dichiarazione d’imposta. E` coniugato ed ha un figlio di 7 mesi. Paga un canone di locazione mensile di Fr. 2’400.--.\nD. Con sentenza 2 novembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che la procedente non ha provato che l’escusso abbia acquistato nuovi beni.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente rilevando che l’escusso ha ammesso di aver guadagnato nel 1993 Fr. 80’000.--. Pertanto, lasciandogli a disposizione un importo di Fr. 50’000.--, che si situa al di sopra del minimo di esistenza, __________ avrebbe acquisito almeno Fr. 30’000.-- come nuova sostanza. Secondo l’appellante, per il periodo dal 1990 al 1994, si può quindi presumere che l’escusso abbia acquisito nuovi beni per ca. Fr. 150’000.--.\nin diritto\n"}