Ex art. 1007 CO, applicabile anche al vaglia cambiario per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO, la persona contro la quale è promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali con il traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando il titolo cambiario, abbia agito scientemente a danno del debitore. In questo caso il debitore deve dimostrare non solo l’esistenza delle eccezioni stesse, ma anche che il portatore ha agito in malafede.