6’000’000.--. Dalla documentazione agli atti non si può pertanto ritenere che il credito garantito dal vaglia cambiario sia estinto, nè che il vaglia cambiario sia stato limitato nel tempo. L’eccezione sollevata dall’escusso ex art. 182 n. 1 LEF va pertanto respinta. 6.a) Il giudice ammette l’opposizione ex art. 182 n. 4 LEF quando il debitore oppone un’altra eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ed essa sembri attendibile, ma in questo caso soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o in valori, la somma per cui si procede.