6’000’000.--. Nonostante i predetti mutamenti, subentrati in merito all’importo dovuto, alla scadenza del credito, alle garanzie, ecc, dalla documentazione agli atti non può essere dedotta la volontà delle parti di novare il credito per il quale era stato prestato quale garanzia, tra l’altro, il vaglia cambiario doc. C, per cui non vi è stato nessun trasferimento del vaglia cambiario ad un altro credito. Non è d’altronde corretto quanto sostenuto dall’appellante, che gli scritti summenzionati, inviati alla __________, non sarebbero stati visti dagli avallanti ing. __________, ing. __________ e avv. __________, amministratori e azionisti della società debitrice.