La novazione è ammessa interpretando la volontà delle parti ed i loro interessi. Non vi è novazione nel solo cambiamento del contenuto di un credito, per esempio nel caso di dilazione, oppure di mutamento dell’importo dovuto, della durata, del tasso d’interesse e delle garanzie, quando il credito originale viene mantenuto. Lo stesso vale allorquando vi è cambiamento solo del creditore (cessione) o del debitore (assunzione di debito) (cfr. DTF 107 II 481; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schw. Obligationenrecht, OR I, n. 3 e 6 ad art. 116 p. 632 e ss.) d) In casu la questione a sapere se la __________ aveva già trasmesso alla __________, per il credito di costruzione di Fr.