CO l’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di uno nuovo non si presume. In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’emissione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario. La novazione presuppone l’esistenza di un credito, l’obbligo del debitore ad una nuova prestazione e la dichiarazione di volontà delle parti di considerare estinto il vecchio credito. La novazione è ammessa interpretando la volontà delle parti ed i loro interessi.